Accordo›Sez. E
Art. 44
Riesame
In vigore dal 21 nov 2003
Riesame
1. In assenza di norme o procedure relative all'applicazione dell', le disposizioni degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio del 1994 e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell'OMC si applicano agli aiuti pubblici e alle sovvenzioni.
2. Il Consiglio di cooperazione valuta periodicamente i risultati conseguiti in questi settori. In particolare, esso continua ad adoperarsi per ricercare una cooperazione e un'intesa sulle misure adottate da ciascuna Parte relativamente all'attuazione dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-44