Accordo›Sez. E
Art. 42
Misure correttive
In vigore dal 21 nov 2003
Misure correttive
1. Se la Comunità o il Sudafrica ritiene che una pratica particolare sia incompatibile con le disposizioni dell' e che tale pratica arrechi o minacci di arrecare un pregiudizio grave agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, le Parti decidono, qualora detta pratica non sia adeguatamente contemplata dalle norme e dalle procedure esistenti, di iniziare consultazioni allo scopo di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Queste consultazioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi assunti dalle Parti nell'ambito delle loro legislazioni e dei rispettivi impegni internazionali.
2. Ciascuna Parte può invitare il Consiglio di cooperazione ad esaminare, nell'ambito di tali consultazioni, gli obiettivi di interesse pubblico dell'una o dell'altra Parte che giustificano la concessione dell'aiuto pubblico di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-42