Accordo›Titolo IV
Art. 52
Promozione e protezione degli investimenti
In vigore dal 21 nov 2003
Promozione e protezione degli investimenti
La cooperazione tra le Parti si propone di realizzare un contesto che favorisca e promuova gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, sia nazionali che esteri, in particolare migliorando i regimi di protezione e di promozione degli investimenti, il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti.
La cooperazione mira in particolare a facilitare e incoraggiare:
(a) la conclusione, se del caso, di accordi tra gli Stati membri e il Sudafrica relativi alla promozione e alla protezione degli investimenti;
(b) la conclusione, se del caso, di convenzioni tra gli Stati membri e il Sudafrica contro la doppia imposizione;
(c) lo scambio di informazioni riguardanti le possibilità di investimenti;
(d) l'opera di armonizzazione e semplificazione delle procedure e delle pratiche amministrative nel settore degli investimenti;
(e) il sostegno, mediante gli strumenti adeguati, alla promozione e all'incoraggiamento degli investimenti in Sudafrica e nell'Africa australe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-52