AccordoTitolo IV

Art. 52

Promozione e protezione degli investimenti

In vigore dal 21 nov 2003
Promozione e protezione degli investimenti La cooperazione tra le Parti si propone di realizzare un contesto che favorisca e promuova gli investimenti reciprocamente vantaggiosi, sia nazionali che esteri, in particolare migliorando i regimi di protezione e di promozione degli investimenti, il trasferimento di capitali e lo scambio di informazioni sulle possibilità di investimenti. La cooperazione mira in particolare a facilitare e incoraggiare: (a) la conclusione, se del caso, di accordi tra gli Stati membri e il Sudafrica relativi alla promozione e alla protezione degli investimenti; (b) la conclusione, se del caso, di convenzioni tra gli Stati membri e il Sudafrica contro la doppia imposizione; (c) lo scambio di informazioni riguardanti le possibilità di investimenti; (d) l'opera di armonizzazione e semplificazione delle procedure e delle pratiche amministrative nel settore degli investimenti; (e) il sostegno, mediante gli strumenti adeguati, alla promozione e all'incoraggiamento degli investimenti in Sudafrica e nell'Africa australe.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-52

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Promozione e protezione degli investimenti (Art. 52 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo