Accordo›Titolo IV
Art. 63
Servizi
In vigore dal 21 nov 2003
Servizi
Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni specifiche:
(a) promozione degli scambi di servizi;
(b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due parti;
(c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario sul piano della contabilità, della revisione contabile, del monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la realizzazione di programmi di formazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-63