Art. 63 · Servizi
AccordoTitolo IV

Art. 63

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Servizi

In vigore dal 21 nov 2003
Servizi Le parti decidono di promuovere la cooperazione nel settore dei servizi, in generale, e nei settori bancario, assicurativo e degli altri servizi finanziari, in particolare, mediante le seguenti azioni specifiche: (a) promozione degli scambi di servizi; (b) scambio, se del caso, di informazioni sulle norme, leggi e regolamenti che disciplinano il settore dei servizi delle due parti; (c) potenziamento dei servizi finanziari e del controllo finanziario sul piano della contabilità, della revisione contabile, del monitoraggio e della regolamentazione, ad esempio promuovendo la realizzazione di programmi di formazione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-63