Accordo›Titolo IV
Art. 64
Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori
In vigore dal 21 nov 2003
Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori
Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute, perseguendo gli obiettivi seguenti:
(a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti pericolosi vietati sui loro territori;
(b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei prodotti;
(c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi, di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi;
(d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei consumatori;
(e) aumentare la compatibilità delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori;
(f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo dell'informazione e dell'istruzione;
(g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali;
(h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attività illegali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-64