Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 69
Programmazione
In vigore dal 21 nov 2003
Programmazione
1. La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi specifici, che scaturirà dalle priorità definite all' e che preciserà le modalità per la preparazione, l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo e delle azioni relative durante un periodo di riferimento, si effettua nel quadro di un dialogo stretto tra la Comunità e il governo sudafricano, con il concorso della Banca europea per gli investimenti. Il risultato di questo dialogo sulla programmazione verrà sistematizzato in un Programma indicativo pluriennale firmato dalle due parti.
2. Le procedure operative dettagliate e le disposizioni per l'attuazione e il monitoraggio della cooperazione allo sviluppo sono allegate al Programma indicativo pluriennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-69