Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 68
Strumenti e metodi
In vigore dal 21 nov 2003
Strumenti e metodi
1. Gli strumenti che possono essere attuati nell'ambito delle iniziative di cooperazione di cui all' comprendono in particolare gli studi, l'assistenza tecnica, le azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture e lavori nonché le missioni di valutazione e di controllo.
2. I finanziamenti comunitari, in valute estere o in valuta locale, secondo la necessità e la natura dell'operazione, possono coprire;
(a) le spese del bilancio nazionale che mirano a sostenere le riforme e l'attuazione delle politiche nei settori prioritari identificati nel quadro di un dialogo politico;
(b) gli investimenti (ad eccezione dell'acquisto di edifici) e le attrezzature;
(c) in alcuni casi, le spese ricorrenti, in particolare quando un programma è attuato da un partner non governativo.
3. Un contributo dei partner di cui all' è richiesto, di norma, per ogni azione di cooperazione. La natura e l'importo di questo contributo devono essere adattati alle possibilità del partner e alla natura delle azioni.
4. Potrà essere richiesto un certo grado di coerenza e di complementarità con altri donatori, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea.
5. Le due parti adotteranno misure adeguate affinché il carattere comunitario della cooperazione allo sviluppo avviata a titolo del presente accordo sia generalmente noto e conosciuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-68