AccordoTitolo VSez. A

Art. 72

Accordi di finanziamento

In vigore dal 21 nov 2003
Accordi di finanziamento 1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunità è coperto da: (a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunità, e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell' incaricato di realizzare il progetto o programma. 2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-72

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Accordi di finanziamento (Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo