Accordo›Titolo V›Sez. A
Art. 72
Accordi di finanziamento
In vigore dal 21 nov 2003
Accordi di finanziamento
1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunità è coperto da:
(a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunità, e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da
(b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell' incaricato di realizzare il progetto o programma.
2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-72