Art. 72 · Accordi di finanziamento
AccordoTitolo VSez. A

Art. 72

82 / 162

Accordi di finanziamento

In vigore dal 21 nov 2003
Accordi di finanziamento 1. Ciascun progetto o programma approvato dalla Comunità è coperto da: (a) un accordo di finanziamento elaborato tra la Commissione, in nome della Comunità, e l'Ordinatore nazionale o il beneficiario ammissibile in nome del governo del Sudafrica; o da (b) un contratto con le organizzazioni internazionali o le persone giuridiche, le persone fisiche o qualsiasi altro operatore definito nell' incaricato di realizzare il progetto o programma. 2. Ogni accordo o contratto di finanziamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti europea possano procedere a verifiche in loco.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-72