Art. 64 · Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori
AccordoTitolo IV

Art. 64

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Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori

In vigore dal 21 nov 2003
Politica dei consumatori e protezione della salute dei consumatori Le Parti si impegnano ad avviare una cooperazione nel settore della politica dei consumatori e della protezione della loro salute, perseguendo gli obiettivi seguenti: (a) realizzare sistemi di informazione reciproca sui prodotti pericolosi vietati sui loro territori; (b) scambiare informazioni e comunicare le loro esperienze riguardo all'attuazione e al funzionamento di sistemi di vigilanza dei prodotti dopo l'immissione sul mercato e di sicurezza dei prodotti; (c) informare meglio i consumatori, soprattutto in materia di prezzi, di caratteristiche dei prodotti e di prestazione dei servizi; (d) incoraggiare gli scambi tra rappresentanti degli interessi dei consumatori; (e) aumentare la compatibilità delle politiche e dei sistemi di tutela dei consumatori; (f) scambiare informazioni riguardanti la sensibilizzazione dei consumatori, in particolare mediante iniziative nel campo dell'informazione e dell'istruzione; (g) notificare reciprocamente l'applicazione delle leggi in materia e collaborare nelle inchieste sulle pratiche commerciali pericolose o sleali; (h) scambiare informazioni su strumenti effettivi che permettano di risarcire i danni subiti dai consumatori vittime di attività illegali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-64