AccordoTitolo IV

Art. 61

Agricoltura

In vigore dal 21 nov 2003
Agricoltura 1. La cooperazione in questo settore mira a favorire lo sviluppo integrato, armonioso e sostenibile delle zone rurali in Sudafrica. Essa si propone in particolare di: (a) modernizzare e ristrutturare, se necessario, il settore agricolo, anche attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e di immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati; (b) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della competitività degli agricoltori appartenenti ai gruppi precedentemente svantaggiati e fornire i servizi agricoli adeguati al riguardo; (c) diversificare e sviluppare le produzioni e gli sbocchi sui mercati esteri; (d) garantire e sviluppare una cooperazione in campo veterinario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura; (e) esaminare misure destinate ad armonizzare le norme e gli standard in campo veterinario e fitosanitario per facilitare il commercio, tenendo conto delle normative vigenti presso entrambe le Parti e delle norme dell'OMC. 2. La cooperazione avviene, in particolare, mediante il trasferimento di know how, la creazione di joint venture e la realizzazione di programmi volti allo sviluppo di capacità.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-61

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Agricoltura (Art. 61 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo