Accordo›Titolo IV
Art. 61
Agricoltura
In vigore dal 21 nov 2003
Agricoltura
1. La cooperazione in questo settore mira a favorire lo sviluppo integrato, armonioso e sostenibile delle zone rurali in Sudafrica.
Essa si propone in particolare di:
(a) modernizzare e ristrutturare, se necessario, il settore agricolo, anche attraverso la modernizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature, lo sviluppo di tecniche di confezionamento e di immagazzinamento e il miglioramento dei circuiti di distribuzione e di commercializzazione privati;
(b) promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della competitività degli agricoltori appartenenti ai gruppi precedentemente svantaggiati e fornire i servizi agricoli adeguati al riguardo;
(c) diversificare e sviluppare le produzioni e gli sbocchi sui mercati esteri;
(d) garantire e sviluppare una cooperazione in campo veterinario e fitosanitario e nel settore delle tecniche di coltura;
(e) esaminare misure destinate ad armonizzare le norme e gli standard in campo veterinario e fitosanitario per facilitare il commercio, tenendo conto delle normative vigenti presso entrambe le Parti e delle norme dell'OMC.
2. La cooperazione avviene, in particolare, mediante il trasferimento di know how, la creazione di joint venture e la realizzazione di programmi volti allo sviluppo di capacità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-61