AccordoSez. B

Art. 80

Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti

In vigore dal 21 nov 2003
Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti 1. Il governo sudafricano nomina un Ordinatore nazionale incaricato di rappresentarlo in tutte le operazioni relative ai progetti finanziati dalla Commissione che formano oggetto di un accordo di finanziamento tra il Sudafrica e la Comunità. È anche designato un delegato ai pagamenti. 2. Gli obblighi e i compiti dell'Ordinatore principale, dell'Ordinatore nazionale e del delegato ai pagamenti sono stabiliti mediante uno scambio di strumenti tra il governo sudafricano e la Commissione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti finanziari della Commissione applicabili agli accordi preferenziali.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-80

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Ordinatore nazionale e delegato ai pagamenti (Art. 80 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo