AccordoSez. B

Art. 82

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 21 nov 2003
Monitoraggio e valutazione 1. Il monitoraggio e la valutazione hanno per oggetto la valutazione esterna delle azioni di sviluppo (preparazione, attuazione e fasi successive), allo scopo di una maggiore efficacia nell'elaborazione delle azioni in corso e future. Tale attività è effettuata congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunità. 2. Il monitoraggio e la valutazione della cooperazione sono effettuati congiuntamente dal Sudafrica e dalla Comunità. Si possono tenere consultazioni annuali per valutare i progressi compiuti e decidere le misure da prendere per adattare e migliorare l'attuazione del Programma indicativo pluriennale e per preparare le azioni future.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-82

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Monitoraggio e valutazione (Art. 82 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo