AccordoTitolo VI

Art. 85

Cultura

In vigore dal 21 nov 2003
Cultura 1. Le Parti si impegnano a cooperare nel settore culturale onde favorire la conoscenza e la comprensione delle diversità culturali in Sudafrica e nell'Unione europea. Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazione interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture. Le Parti incoraggeranno le popolazioni del Sudafrica e dell'Unione europea a partecipare al processo di arricchimento culturale reciproco. 2. I contatti culturali mireranno a preservare e ad arricchire il patrimonio culturale nonché a produrre e a diffondere beni e servizi culturali. Ci si avvarrà per quanto possibile dei mezzi di comunicazione e delle infrastrutture nazionali, regionali e interregionali al fine di agevolare i contatti culturali, promuovendo nel contempo il rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi. 3. Le Parti collaboreranno nel quadro delle manifestazioni culturali e degli scambi fra istituzioni e associazioni del Sudafrica e dell'Unione europea.
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Cultura (Art. 85 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo