Art. 71 · Proposta e decisione di finanziamento
AccordoTitolo VSez. A

Art. 71

81 / 162

Proposta e decisione di finanziamento

In vigore dal 21 nov 2003
Proposta e decisione di finanziamento 1. Le conclusioni della valutazione sono riassunte dal capo delegazione in una proposta di finanziamento elaborata in stretta collaborazione con l'Ordinatore nazionale e/o con il partner richiedente. 2. La Commissione completa la proposta di finanziamento e la trasmette all'organo decisionale della Comunità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-71