Art. 73 · Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture
AccordoSez. B

Art. 73

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Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture

In vigore dal 21 nov 2003
Ammissibilità degli assegnatari di appalti e delle forniture 1. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri dell'Unione europea, del Sudafrica e dei paesi ACP. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente giustificati e allo scopo di ottenere un rapporto costo/efficacia ottimale. 2. Le forniture sono originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali e debitamente giustificati, esse possono essere originarie di altri paesi.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-73