Accordo›Titolo VII
Art. 95
Prestiti
In vigore dal 21 nov 2003
Prestiti
Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, la Banca europea per gli investimenti potrebbe prendere in considerazione, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, la proroga, mediante prestiti a lungo termine, dei suoi finanziamenti a favore di progetti d'investimento in Sudafrica, entro massimali e periodi di validità da stabilire in applicazione delle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-95