AccordoTitolo VII

Art. 95

Prestiti

In vigore dal 21 nov 2003
Prestiti Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti, la Banca europea per gli investimenti potrebbe prendere in considerazione, su richiesta del Consiglio dell'Unione europea, la proroga, mediante prestiti a lungo termine, dei suoi finanziamenti a favore di progetti d'investimento in Sudafrica, entro massimali e periodi di validità da stabilire in applicazione delle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-95

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prestiti (Art. 95 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo