Art. 94 · Aiuti non rimborsabili
AccordoTitolo VII

Art. 94

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Aiuti non rimborsabili

In vigore dal 21 nov 2003
Aiuti non rimborsabili L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili è coperta da: (a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attività di cooperazione allo sviluppo di cui agli ; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attività di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-94