Accordo›Titolo VIII
Art. 102
Futuri sviluppi
In vigore dal 21 nov 2003
Futuri sviluppi
Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori o attività specifici.
Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti può formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-102