Accordo›Titolo VIII
Art. 106
Clausola di modifica
In vigore dal 21 nov 2003
Clausola di modifica
1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, può presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminerà e prenderà una decisione al riguardo.
2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, può propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminerà e prenderà una decisione al riguardo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-106