AccordoTitolo VIII

Art. 105

Clausola sugli accordi bilaterali

In vigore dal 21 nov 2003
Clausola sugli accordi bilaterali Fatta eccezione per i diritti equivalenti o più ampi che conferisce alle parti interessate, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti sanciti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e il Sudafrica, dall'altra.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-105

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Clausola sugli accordi bilaterali (Art. 105 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo