Art. 105 · Clausola sugli accordi bilaterali
AccordoTitolo VIII

Art. 105

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Clausola sugli accordi bilaterali

In vigore dal 21 nov 2003
Clausola sugli accordi bilaterali Fatta eccezione per i diritti equivalenti o più ampi che conferisce alle parti interessate, il presente accordo lascia impregiudicati i diritti sanciti dagli accordi in vigore tra uno o più Stati membri, da una parte, e il Sudafrica, dall'altra.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-105