Art. 87 · Informazione
AccordoTitolo VI

Art. 87

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Informazione

In vigore dal 21 nov 2003
Informazione Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere e favorire gli scambi di informazioni privilegiando, fra l'altro, la diffusione delle informazioni sulla cooperazione tra il Sudafrica e la Comunità. Le Parti si adoperano inoltre per fornire al grande pubblico le informazioni di base sul Sudafrica e sull'Unione europea, agli ambienti specializzati sudafricani informazioni specifiche sulle politiche dell'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Unione europea informazioni specifiche sulle politiche del Sudafrica.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-87