Art. 33 · Movimenti di capitali
AccordoSez. C

Art. 33

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Movimenti di capitali

In vigore dal 21 nov 2003
Movimenti di capitali 1. Per quanto riguarda le operazioni in conto capitale della bilancia dei pagamenti, la Comunità e il Sudafrica garantiscono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Sudafrica effettuati in società costituite secondo la normativa in vigore, nonché la liquidazione e il rimpatrio dei profitti di detti investimenti e di qualsiasi beneficio che ne derivi. 2. Le Parti si consultano reciprocamente per facilitare ed eventualmente liberalizzare integralmente il movimento dei capitali tra la Comunità e il Sudafrica.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-33