Accordo›Titolo III›Sez. A
Art. 21
Misure fiscali
In vigore dal 21 nov 2003
Misure fiscali
1. Le Parti si astengono dall'adozione di qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte e i prodotti originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-21