Accordo›Titolo III›Sez. A
Art. 19
Misure doganali
In vigore dal 21 nov 2003
Misure doganali
1. Le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra il Sudafrica e la Comunità sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Negli scambi tra la Comunità e il Sudafrica non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione nè alcuna misura di effetto equivalente.
3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo negli scambi tra la Comunità e il Sudafrica non è introdotto alcun nuovo dazio doganale all'importazione o all'esportazione nè alcuna imposta di effetto equivalente, mentre quelli già applicati non vengono aumentati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-19