AccordoTitolo IIISez. A

Art. 19

Misure doganali

In vigore dal 21 nov 2003
Misure doganali 1. Le restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione e le misure di effetto equivalente sugli scambi tra il Sudafrica e la Comunità sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunità e il Sudafrica non è introdotta alcuna nuova restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione nè alcuna misura di effetto equivalente. 3. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo negli scambi tra la Comunità e il Sudafrica non è introdotto alcun nuovo dazio doganale all'importazione o all'esportazione nè alcuna imposta di effetto equivalente, mentre quelli già applicati non vengono aumentati.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-19

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Misure doganali (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo