Accordo›Titolo III›Sez. A
Art. 20
Politiche agricole
In vigore dal 21 nov 2003
Politiche agricole
1. Le Parti possono consultarsi regolarmente in seno al Consiglio di cooperazione in merito alla strategia e alle modalità pratiche delle rispettive politiche agricole.
2. Qualora, nell'attuazione delle rispettive politiche agricole, una delle Parti ritenga necessario modificare le disposizioni del presente accordo; essa ne informa il Consiglio di cooperazione che provvederà a decidere in proposito.
3. Nel caso in cui la Comunità o il Sudafrica, in applicazione del paragrafo 2, modifichino le disposizioni previste dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse introducono adeguamenti autorizzati dal Consiglio di cooperazione per mantenere le concessioni per le importazioni originarie dell'altra Parte ad un livello equivalente a quello previsto dal presente accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-20