Art. 20 · Politiche agricole
AccordoTitolo IIISez. A

Art. 20

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Politiche agricole

In vigore dal 21 nov 2003
Politiche agricole 1. Le Parti possono consultarsi regolarmente in seno al Consiglio di cooperazione in merito alla strategia e alle modalità pratiche delle rispettive politiche agricole. 2. Qualora, nell'attuazione delle rispettive politiche agricole, una delle Parti ritenga necessario modificare le disposizioni del presente accordo; essa ne informa il Consiglio di cooperazione che provvederà a decidere in proposito. 3. Nel caso in cui la Comunità o il Sudafrica, in applicazione del paragrafo 2, modifichino le disposizioni previste dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse introducono adeguamenti autorizzati dal Consiglio di cooperazione per mantenere le concessioni per le importazioni originarie dell'altra Parte ad un livello equivalente a quello previsto dal presente accordo.
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