AccordoSez. C

Art. 17

Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica

In vigore dal 21 nov 2003
Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica 1. Su richiesta del Sudafrica, la Comunità esamina le proposte relative ad un calendario accelerato dell'abolizione delle tariffe per le importazioni di prodotti agricoli in Sudafrica, associato all'eliminazione di tutte le restituzioni all'esportazione per le esportazioni verso il Sudafrica degli stessi prodotti originari della Comunità europea. 2. Qualora la Comunità accolga la domanda, i nuovi calendari per l'abolizione delle tariffe e l'eliminazione delle restituzioni all'esportazione si applicano simultaneamente a partire da una data concordata dalle due parti. 3. Qualora la Comunità respinga la domanda, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente accordo sull'abolizione delle tariffe.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-17

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Abolizione accelerata delle tariffe da parte del Sudafrica (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con atto finale, allegati, protocolli e dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.) — Testo vigente | Portale Normativo