AccordoSez. B

Art. 11

Abolizione delle tariffe da parte della Comunità

In vigore dal 21 nov 2003
Abolizione delle tariffe da parte della Comunità 1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti industriali originari del Sudafrica diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 1 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 2 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendari o seguente: all'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti all'86% del dazio di base; un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 72% del dazio di base; due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 57% del dazio di base; tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 43% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 28% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 14% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 3 dell'allegato II sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 75% del dazio di base; quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 50% del dazio di base; cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi sono ridotti al 25% del dazio di base; sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per un certo numero di prodotti che figurano nel presente elenco, l'abolizione delle tariffe inizierà quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Essa si realizzerà in tre riduzioni annuali uguali, l'ultima delle quali avrà luogo sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Per un certo numero di prodotti siderurgici che figurano nel presente elenco, la riduzione tariffaria sarà operata su base NPF, in modo da arrivare ad un dazio nullo nel 2004. 5. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 4 dell'allegato II sono aboliti entro un termine massimo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo. Per quanto riguarda le componenti per autoveicoli di cui al presente elenco, la tariffa applicata è ridotta del 50% all'entrata in vigore dell'accordo. Il calendario esatto dell'abolizione, da parte della Comunità, dei dazi di base e delle tariffe sui prodotti che figurano nel presente elenco, sarà stabilito nei secondi sei mesi dell'anno 2000, dopo che entrambe le Parti avranno esaminato le prospettive di ulteriore liberalizzazione delle importazioni sudafricane di prodotti automobilistici originarie della Comunità, di cui agli elenchi 5 e 6 dell'allegato III, alla luce - tra l'altro - dei risultati della revisione del programma di sviluppo dell'industria automobilistica sudafricana. 6. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari del Sudafrica enumerati nell'elenco 5 dell'allegato II sono riesaminati il quinto anno di attuazione del presente accordo, ai fini di un'eventuale abolizione delle tariffe.
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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320#art-a-11

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