Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 set 2015
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione.
Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attività;
b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi, il provvedimento del Comitato di cui all', destinato all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato della responsabilità relativa ai grandi rischi;
c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;
d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza;
e) autorità preposta al rilascio delle licenze: l'autorità pubblica che è competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
f) autorità competente: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo;
g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;
h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorità competente, gli operatori e rappresentanti dei lavoratori;
i) contraente incaricato: qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto;
l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa pozzo sottomarina, in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La valutazione dell'efficacia della risposta deve essere espressa come stima della percentuale del tempo in cui non sono presenti le suddette condizioni ambientali sfavorevoli e deve comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;
m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;
n) esplorazione: perforazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;
o) il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
q) impianto di produzione: un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;
s) incidente ambientale grave: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;
t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:
1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;
2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;
3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;
4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);
u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall'impianto:
1) tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all'impianto;
2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell'impianto o a essa fissate;
3) tutte le condutture o le opere collegate;
v) in mare: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;
z) licenza: permesso di ricerca o concessione di coltivazione o titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza;
bb) modifica sostanziale:
1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, la modifica di un elemento in base al quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;
cc) operatore: il licenziatario autorizzato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico;
dd) operatori del settore: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente decreto o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;
ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all'altro o agli altri impianti, che incide sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;
ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;
gg) operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: tutte le attività collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, nonché la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra;
hh) grande rischio: una situazione che può sfociare in un incidente grave;
ii) piano esterno di risposta alle emergenze: la strategia locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dagli accordi internazionali nel contesto mediterraneo;
ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano elaborato dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente decreto, relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;
mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonché il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse;
nn) proprietario: titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato in qualità di contraente incaricato ad eseguire le operazioni di pozzo;
oo) rischio: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;
pp) entità: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;
qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonché autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell', comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell' del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;
ss) verifica indipendente: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un verificatore indipendente che non è sotto il controllo o l'influenza dell'entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;
tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri da qualsiasi parte dell'impianto.
2. Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-08-18;145#art-2