Questo termine è definito da 10 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una modifica a quanto previsto nell'autorizzazione allo stoccaggio che può avere effetti o conseguenze significativi sull'ambiente o sulla salute umana, ovvero una modifica rilevante al programma lavori autorizzato
Fonte: dlgs-2011-09-14-162 — art. 3 →una modifica di un sistema di IA a seguito della sua immissione sul mercato o messa in servizio che non è prevista o programmata nella valutazione iniziale della conformità effettuata dal fornitore e che ha l'effetto di incidere sulla conformità del sistema di IA ai requisiti di cui al capo III, sezione 2, o comporta una modifica della finalità prevista per la quale il sistema di IA è stato valutato
Fonte: reg-2024-06-13-1689 — art. 3 →una modifica del prodotto con elementi digitali a seguito della sua immissione sul mercato che incide sulla conformità del prodotto con elementi digitali ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I, parte I, o che comporta una modifica della finalità prevista per la quale il prodotto con elementi digitali è stato valutato
Fonte: reg-2024-10-23-2847 — art. 3 →qualsiasi modifica di qualsiasi aspetto della sperimentazione clinica apportata dopo la notifica di una decisione di cui agli articoli 8, 14, 19, 20 o 23 e probabilmente in grado di incidere in modo sostanziale sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti oppure sull'affidabilità e sulla robustezza dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica
Fonte: reg-2014-04-16-536 — art. 2 →una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede: a) l'aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o b) l'adozione di misure di protezione
Fonte: reg-2023-06-14-1230 — art. 3 →1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata
Fonte: d-2004-01-16-44 — art. 2 →1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa
Fonte: dlgs-2015-08-18-145 — art. 2 →relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente
Fonte: reg-2016-03-23-1075 — art. 42 →a) nel caso di una relazione sui grandi rischi, una modifica sulla base della quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l’altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa
Fonte: dir-2013-06-12-30 — art. 2 →una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio: a) che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti
Fonte: dir-2024-10-23-2853 — art. 4 →