Art. 42

Definizioni

In vigore dal 23 mar 2016
Definizioni Ai fini del capo V, sezione I, si intende per: 1)   «modifica sostanziale»: relativamente ad un accordo pertinente, quale definito al punto 2 del presente articolo, stipulato prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE, una modifica, anche automatica, effettuata dopo tale data e che incide sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente; tra le modifiche che non incidono sui diritti e gli obblighi sostanziali di una delle parti di un accordo pertinente rientrano la modifica dei recapiti di un firmatario o del destinatario per la notifica degli atti, modifiche di carattere tipografico per correggere errori di redazione o adeguamenti automatici dei tassi di interesse; 2)   «accordo pertinente»: qualsiasi accordo, comprese le condizioni di uno strumento di capitale, che crei una passività a cui si applica l', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.
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Art. 42 Regolamento (UE) 2016/1075 — Definizioni | Portale Normativo