Art. 43

Passività a cui si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 23 mar 2016
Passività a cui si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE 1.   Ai fini dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 2014/59/UE, una passività garantita non è considerata esclusa qualora, al momento della sua creazione, sia: a) non pienamente garantita; b) pienamente garantita ma disciplinata da clausole contrattuali che non obbligano il debitore a mantenere la passività interamente assistita da garanzia reale su base continua in conformità dei requisiti normativi del diritto dell'Unione o della normativa di un paese terzo che consegue effetti considerabili equivalenti a quelli del diritto dell'Unione. 2.   Ai fini dell', paragrafo 1, primo comma, lettera d), della direttiva 2014/59/UE, le passività emesse o stipulate dopo la data di applicazione delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il recepimento del titolo IV, capo IV, sezione 5, della direttiva 2014/59/UE in uno Stato membro comprendono: a) passività create dopo tale data, anche laddove siano state create in base ad accordi pertinenti conclusi prima di tale data e comprese quelle create ai sensi di accordi e intese quadro tra le parti contraenti che disciplinano un insieme di passività; b) passività create prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale; c) passività derivanti da titoli di debito emessi dopo tale data; d) passività derivanti da titoli di debito emessi prima o dopo tale data nell'ambito di accordi pertinenti stipulati prima di tale data e che sono oggetto di una modifica sostanziale. 3.   Ai fini dell', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, un'autorità di risoluzione stabilisce la non applicazione dell'obbligo di includere una clausola contrattuale in un accordo pertinente ove questa abbia accertato che il diritto del paese terzo in questione o un accordo vincolante concluso con tale paese terzo prevede un procedimento amministrativo o giudiziario che: a) su richiesta dell'autorità di risoluzione o su iniziativa dell'autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo la cui legge disciplina la passività o lo strumento, consente a tale autorità giudiziaria o amministrativa del paese terzo debitamente autorizzata, entro un periodo di tempo che l'autorità di risoluzione ritiene non compromettere l'efficace applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione da parte di tale autorità, di compiere una delle seguenti azioni: i) riconoscere e dare attuazione all'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione; ii) sostenere, mediante l'applicazione dei relativi poteri, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione; b) prevede che i motivi per i quali un'autorità giudiziaria o amministrativa di un paese terzo può rifiutare di riconoscere o sostenere l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione a norma della lettera a) siano chiaramente indicati e siano limitati a uno o più dei seguenti casi eccezionali: i) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria del paese terzo interessato; ii) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione si tradurrebbe in un trattamento meno favorevole dei creditori del paese terzo, e in particolare dei depositanti ubicati e pagabili in tale paese terzo, rispetto a quello dei creditori e dei depositanti ubicati o pagabili nell'Unione con diritti analoghi a norma del diritto applicabile dell'Unione; iii) laddove il riconoscimento o il sostegno avrebbe sostanziali implicazioni finanziarie per il paese terzo interessato; iv) laddove il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione da parte dell'autorità di risoluzione avrebbe effetti contrari all'ordine pubblico del paese terzo interessato. 4.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione verifica che i motivi di cui al paragrafo 3, lettera b), non impediscano il riconoscimento o il sostegno dell'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione in tutti i casi in cui sono applicati tali poteri.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2016/1075 — Passività a cui si applica l'esclusione dall'obbligo di includere la clausola contrattuale di cui all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE | Portale Normativo