Art. 4
Definizioni
In vigore dal 23 ott 2024
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«prodotto»: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software;
2)
«file per la fabbricazione digitale»: una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti;
3)
«servizio correlato»: un servizio digitale integrato in un prodotto o interconnesso con questo in modo tale che la sua assenza impedisce al prodotto di svolgere una o più delle sue funzioni;
4)
«componente»: qualsiasi articolo, tangibile o intangibile, materia prima o servizio correlato integrati in un prodotto o interconnessi con questo;
5)
«controllo del fabbricante»:
a)
il fabbricante di un prodotto esegue o, per quanto riguarda le azioni di terzi, autorizza o consente:
i)
l’integrazione, l’interconnessione o la fornitura di un componente, compresi aggiornamenti e migliorie del software; o
ii)
la modifica del prodotto, incluse modifiche sostanziali;
b)
il fabbricante di un prodotto è in grado di fornire aggiornamenti o migliorie del software direttamente o tramite terzi;
6)
«dati»: dati quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);
7)
«messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
8)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
9)
«messa in servizio»: il primo utilizzo di un prodotto nell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito, nei casi in cui il prodotto non è stato immesso sul mercato anteriormente al suo primo utilizzo;
10)
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:
a)
sviluppa, produce o fabbrica un prodotto;
b)
fa progettare o fabbricare un prodotto o che, apponendo il proprio nome, marchio o altre caratteristiche distintive su tale prodotto, si presenta come fabbricante; o
c)
sviluppa, produce o fabbrica un prodotto per uso proprio;
11)
«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti;
12)
«importatore»: una persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione un prodotto originario di un paese terzo;
13)
«fornitore di servizi di logistica»: una persona fisica o giuridica che offre, nel corso di un’attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione di un prodotto, senza essere proprietario del prodotto, a esclusione dei servizi postali definiti all’, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), dei servizi di consegna dei pacchi quali definiti all’, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), nonché di qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci;
14)
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che mette a disposizione sul mercato un prodotto, diversa dal fabbricante o dall’importatore del prodotto in questione;
15)
«operatore economico»: un fabbricante di un prodotto o componente, un fornitore di un servizio correlato, un rappresentante autorizzato, un importatore, un fornitore di servizi di logistica o un distributore;
16)
«piattaforma online»: una piattaforma online quale definita all’, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
17)
«segreto commerciale»: un segreto commerciale quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943;
18)
«modifica sostanziale»: una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio:
a)
che è considerata sostanziale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti; o,
b)
che, se le pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti non stabiliscono alcuna soglia per determinare che cosa deve essere considerato una modifica sostanziale:
i)
modifica le prestazioni, la finalità o il tipo originari del prodotto senza che tale modifica sia stata prevista nella valutazione del rischio iniziale del fabbricante; e
ii)
modifica la natura del pericolo, genera un nuovo pericolo o aumenta il livello di rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2024:2853:oj#art-4