Questo termine è definito da 9 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2009-09-24-1099 — art. 2 →un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-15-627 — art. 2 →un’impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano
Fonte: reg-2022-11-23-2379 — art. 2 →lo stabilimento ufficialmente registrato e approvato, adibito alla macellazione ed alla preparazione degli animali le cui carni sono destinate al consumo umano
Fonte: reg-2008-11-19-1165 — art. 2 →un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-02-08-624 — art. 2 →macello quale definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2022-09-06-2292 — art. 2 →macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-03-04-625 — art. 2 →macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2019-04-08-628 — art. 2 →un macello come definito all’allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004
Fonte: reg-2020-12-16-2235 — art. 2 →