Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004; 2)   «colostro»: il colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 3)   «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 4)   «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 5)   «zona di produzione»: una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 6)   «zona di stabulazione»: una zona di stabulazione quale definita all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 7)   «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 8)   «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 9)   «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004; 10)   «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (30); 11)   «criterio microbiologico»: un criterio microbiologico quale definito all', lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005; 12)   «macello»: un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004; 13)   «tracciabilità»: la rintracciabilità quale definita all', punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002; 14)   «materiale specifico a rischio»: il materiale specifico a rischio quale definito all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001; 15)   «contaminazione»: la contaminazione quale definita all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 852/2004; 16)   «azienda di provenienza»: un'azienda di provenienza quale definita all', punto 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624; 17)   «produzione primaria»: la produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002; 18)   «ungulati domestici»: gli ungulati domestici quali definiti all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 19)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004; 20)   «selvaggina selvatica grossa» o «selvaggina in libertà di grosse dimensioni»: la selvaggina selvatica grossa quale definita all'allegato I, punto 1.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; 21)   «branco»: un branco quale definito all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003; 22)   «lagomorfi»: i lagomorfi quali definiti all'allegato I, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 853/2004; 23)   «carcassa»: una carcassa quale definita all'allegato I, punto 1.9, del regolamento (CE) n. 853/2004; 24)   «frattaglie»: le frattaglie quali definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004; 25)   «macello a capacità limitata»: un macello a capacità limitata quale definito all', punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/624; 26)   «stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata»: uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina quale definito all', punto 18, del regolamento delegato (UE) 2019/624; 27)   «unità di bestiame»: un'unità di bestiame quale definita all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009; 28)   «selvaggina selvatica piccola»: la selvaggina selvatica piccola quale definita all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 29)   «pollame»: il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 30)   «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004; 31)   «visceri»: i visceri quali definiti all'allegato I, punto 1.12, del regolamento (CE) n. 853/2004; 32)   «carne»: la carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 33)   «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 34)   «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 35)   «azienda di produzione del latte»: un'azienda di produzione del latte quale definita all'allegato I, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 36)   «latte crudo»: il latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 37)   «centro di depurazione»: un centro di depurazione quale definito all'allegato I, punto 2.8, del regolamento (CE) n. 853/2004; 38)   «biotossine marine»: le biotossine marine quali definite all'allegato I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 39)   «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione»: le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione quali definite all', punto 16, del regolamento (CE) n. 178/2002; 40)   «centro di spedizione»: un centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004; 41)   «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002; 42)   «nave officina»: una nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004; 43)   «nave congelatrice»: una nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004; 44)   «rettili»: rettili quali definiti all', punto 15, del regolamento delegato 2019/625 della Commissione (31); 45)   «carni di rettili»: le carni di rettili quali definite all', punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625; 46)   «prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca freschi quali definiti all'allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004; 47)   «prodotti della pesca preparati»: i prodotti della pesca preparati quali definiti all'allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004; 48)   «prodotti della pesca trasformati»: i prodotti della pesca trasformati quali definiti all'allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004.
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