Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «carni fresche»: le carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
2) «colostro»: il colostro quale definito all'allegato III, sezione IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
3) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
4) «prodotti ottenuti dal colostro»: i prodotti ottenuti dal colostro quali definiti all'allegato III, sezione IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
5) «zona di produzione»: una zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
6) «zona di stabulazione»: una zona di stabulazione quale definita all'allegato I, punto 2.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
7) «molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
8) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
9) «stabilimento»: uno stabilimento quale definito all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;
10) «operatore del settore alimentare»: un operatore del settore alimentare quale definito all', punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (30);
11) «criterio microbiologico»: un criterio microbiologico quale definito all', lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005;
12) «macello»: un macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
13) «tracciabilità»: la rintracciabilità quale definita all', punto 15, del regolamento (CE) n. 178/2002;
14) «materiale specifico a rischio»: il materiale specifico a rischio quale definito all', paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001;
15) «contaminazione»: la contaminazione quale definita all', paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 852/2004;
16) «azienda di provenienza»: un'azienda di provenienza quale definita all', punto 2, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
17) «produzione primaria»: la produzione primaria quale definita all', punto 17, del regolamento (CE) n. 178/2002;
18) «ungulati domestici»: gli ungulati domestici quali definiti all'allegato I, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
19) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: un centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
20) «selvaggina selvatica grossa» o «selvaggina in libertà di grosse dimensioni»: la selvaggina selvatica grossa quale definita all'allegato I, punto 1.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
21) «branco»: un branco quale definito all', paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003;
22) «lagomorfi»: i lagomorfi quali definiti all'allegato I, punto 1.4, del regolamento (CE) n. 853/2004;
23) «carcassa»: una carcassa quale definita all'allegato I, punto 1.9, del regolamento (CE) n. 853/2004;
24) «frattaglie»: le frattaglie quali definite all'allegato I, punto 1.11, del regolamento (CE) n. 853/2004;
25) «macello a capacità limitata»: un macello a capacità limitata quale definito all', punto 17, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
26) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata»: uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina quale definito all', punto 18, del regolamento delegato (UE) 2019/624;
27) «unità di bestiame»: un'unità di bestiame quale definita all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009;
28) «selvaggina selvatica piccola»: la selvaggina selvatica piccola quale definita all'allegato I, punto 1.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
29) «pollame»: il pollame quale definito all'allegato I, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
30) «laboratorio di sezionamento»: un laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
31) «visceri»: i visceri quali definiti all'allegato I, punto 1.12, del regolamento (CE) n. 853/2004;
32) «carne»: la carne quale definita all'allegato I, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
33) «selvaggina d'allevamento»: la selvaggina d'allevamento quale definita all'allegato I, punto 1.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
34) «selvaggina selvatica»: selvaggina selvatica quale definita all'allegato I, punto 1.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
35) «azienda di produzione del latte»: un'azienda di produzione del latte quale definita all'allegato I, punto 4.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
36) «latte crudo»: il latte crudo quale definito all'allegato I, punto 4.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
37) «centro di depurazione»: un centro di depurazione quale definito all'allegato I, punto 2.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
38) «biotossine marine»: le biotossine marine quali definite all'allegato I, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
39) «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione»: le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione quali definite all', punto 16, del regolamento (CE) n. 178/2002;
40) «centro di spedizione»: un centro di spedizione quale definito all'allegato I, punto 2.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
41) «immissione in commercio»: l'immissione sul mercato quale definita all', punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002;
42) «nave officina»: una nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
43) «nave congelatrice»: una nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
44) «rettili»: rettili quali definiti all', punto 15, del regolamento delegato 2019/625 della Commissione (31);
45) «carni di rettili»: le carni di rettili quali definite all', punto 16, del regolamento delegato (UE) 2019/625;
46) «prodotti della pesca freschi»: i prodotti della pesca freschi quali definiti all'allegato I, punto 3.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
47) «prodotti della pesca preparati»: i prodotti della pesca preparati quali definiti all'allegato I, punto 3.6, del regolamento (CE) n. 853/2004;
48) «prodotti della pesca trasformati»: i prodotti della pesca trasformati quali definiti all'allegato I, punto 7.4, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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