Art. 17
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem di bovini domestici, ovini e caprini domestici, solipedi domestici e suini domestici
In vigore dal 15 mar 2019
Modalità pratiche per l'ispezione post mortem di bovini domestici, ovini e caprini domestici, solipedi domestici e suini domestici
Se l'ispezione post mortem è effettuata da un veterinario ufficiale, sotto la supervisione del veterinario ufficiale o, se sussistono garanzie sufficienti, sotto la responsabilità del veterinario ufficiale in conformità all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e all' del regolamento delegato 2019/624, le autorità competenti provvedono affinché siano rispettate le modalità pratiche di cui ai seguenti articoli da 18 a 24 in relazione ai bovini domestici, agli ovini e ai caprini domestici, ai solipedi domestici e ai suini domestici, in aggiunta alle prescrizioni di cui agli .
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