Art. 12
Prescrizioni in materia di ispezione post mortem
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni in materia di ispezione post mortem
1. Fatta salva la deroga di cui all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, del regolamento (CE) n. 853/2004, le carcasse e le frattaglie che le accompagnano sono sottoposte ad ispezione post mortem:
a)
immediatamente dopo la macellazione; o
b)
al più presto dopo l'arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina.
2. Le autorità competenti possono esigere che l'operatore del settore alimentare metta a disposizione speciali attrezzature tecniche e spazio sufficiente per il controllo delle frattaglie.
3. Le autorità competenti:
a)
controllano tutte le superfici esterne, comprese quelle delle cavità delle carcasse, nonché le frattaglie;
b)
prestano particolare attenzione all'individuazione delle zoonosi e delle malattie animali per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento (UE) 2016/429.
4. La velocità della linea di macellazione e il numero dei membri del personale ispettivo presenti sono tali da consentire un'ispezione adeguata.
Storico versioni
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