Art. 14
Prescrizioni in materia di ulteriori esami per l'ispezione post mortem
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni in materia di ulteriori esami per l'ispezione post mortem
1. Sono effettuati ulteriori esami, come la palpazione e l'incisione di parti della carcassa e delle frattaglie, e prove di laboratorio ove ciò sia necessario al fine di:
a)
giungere a una diagnosi definitiva in relazione a un sospetto pericolo; o
b)
individuare la presenza di:
i)
una malattia animale per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento (UE) 2016/429;
ii)
residui chimici o contaminanti di cui alla direttiva 96/23/CE e alla decisione 97/747/CE, in particolare:
—
residui chimici a livelli superiori a quelli stabiliti dai regolamenti (UE) n. 37/2010 e (CE) n. 396/2005,
—
contaminanti in tenori superiori ai tenori massimi stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1881/2006 e (CE) n. 124/2009, o
—
residui di sostanze vietate o non autorizzate in conformità al regolamento (UE) n. 37/2010 o alla direttiva 96/22/CE;
iii)
non conformità ai criteri microbiologici di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2073/2005 o l'eventuale presenza di altri pericoli microbiologici tali da rendere le carni fresche non idonee al consumo umano;
iv)
altri fattori che potrebbero richiedere che le carni fresche siano dichiarate non idonee al consumo umano o che siano imposte restrizioni all'uso delle stesse.
2. Durante l'ispezione post mortem sono adottate precauzioni per garantire che la contaminazione delle carni fresche dovuta a operazioni come la palpazione, il sezionamento o l'incisione sia ridotta al minimo.
Storico versioni
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