Art. 13
Deroga sui tempi dell'ispezione post mortem
In vigore dal 15 mar 2019
Deroga sui tempi dell'ispezione post mortem
1. In deroga all', paragrafo 1, le autorità competenti possono consentire che, quando né il veterinario ufficiale né l'assistente ufficiale sono presenti presso lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina o il macello durante la macellazione e la tolettatura, l'ispezione post mortem sia ritardata fino a un massimo di 24 ore dopo la macellazione o l'arrivo allo stabilimento per la lavorazione della selvaggina, purché:
a)
gli animali in questione siano macellati in un macello a capacità limitata o sottoposti a lavorazione in uno stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata in cui sono macellati o sottoposti a lavorazione:
i)
meno di 1 000 unità di bestiame l'anno; o
ii)
meno di 150 000 esemplari di pollame, lagomorfi e selvaggina selvatica piccola l'anno;
b)
all'interno di uno stabilimento siano presenti strutture sufficienti per conservare le carni fresche e le frattaglie affinché possano essere esaminate;
c)
l'ispezione post mortem sia effettuata dal veterinario ufficiale.
2. Le autorità competenti possono innalzare le soglie di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), assicurando che la deroga sia applicata nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina di dimensioni più piccole conformi alla definizione di macello a capacità limitata o stabilimento per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata e purché la produzione annuale complessiva di tali stabilimenti non superi il 5 % del quantitativo totale di carni fresche prodotte in uno Stato membro:
a)
delle specie interessate;
b)
di tutti gli ungulati considerati congiuntamente;
c)
di tutto il pollame considerato congiuntamente; o
d)
di tutti i volatili e i lagomorfi considerati congiuntamente.
In tal caso le autorità competenti notificano detta deroga e le prove a sostegno della stessa in conformità alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto i), si applicano i tassi di conversione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1099/2009. Nel caso di ovini, caprini e piccoli (< 100 kg di peso vivo) cervidi è tuttavia applicato un tasso di conversione pari a 0,05 unità di bestiame, e nel caso di altra selvaggina di grosse dimensioni è applicato un tasso di conversione pari a 0,2 unità di bestiame.
Storico versioni
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