Art. 15
Prescrizioni in materia di ispezione post mortem di solipedi domestici, bovini di età superiore agli otto mesi e suini domestici di età superiore alle cinque settimane nonché della selvaggina selvatica grossa
In vigore dal 15 mar 2019
Prescrizioni in materia di ispezione post mortem di solipedi domestici, bovini di età superiore agli otto mesi e suini domestici di età superiore alle cinque settimane nonché della selvaggina selvatica grossa
1. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano in aggiunta alle prescrizioni di cui agli .
2. Il veterinario ufficiale dispone che le carcasse dei solipedi domestici, dei bovini di età superiore agli otto mesi e dei suini domestici di età superiore alle cinque settimane siano presentate all'ispezione post mortem tagliate a metà longitudinalmente lungo la colonna vertebrale.
3. Se ciò risulta necessario per l'ispezione post mortem, il veterinario ufficiale può disporre il taglio longitudinale di qualunque testa o carcassa. Tuttavia, per tener conto di particolari abitudini alimentari, dei progressi tecnologici o di situazioni sanitarie specifiche, il veterinario ufficiale può autorizzare la presentazione all'ispezione post mortem di carcasse non tagliate a metà di solipedi domestici, bovini di età superiore agli otto mesi e suini domestici di età superiore alle cinque settimane.
4. Nei macelli a capacità limitata o negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina a capacità limitata in cui sono sottoposte a lavorazione meno di 1 000 unità di bestiame l'anno, prima dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale può, per motivi sanitari, autorizzare il sezionamento in quarti di carcasse dei solipedi domestici adulti, dei bovini adulti e della selvaggina selvatica grossa adulta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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