Art. 10
Obblighi del veterinario ufficiale in materia di controlli dei documenti
In vigore dal 15 mar 2019
Obblighi del veterinario ufficiale in materia di controlli dei documenti
1. Il veterinario ufficiale verifica i risultati dei controlli e delle valutazioni delle informazioni sulla catena alimentare fornite dal gestore del macello in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e post mortem il veterinario ufficiale tiene conto di tali controlli e valutazioni, insieme ad altre eventuali informazioni pertinenti tratte dai registri tenuti presso l'azienda di provenienza degli animali.
2. Nell'effettuare le ispezioni ante mortem e post mortem il veterinario ufficiale tiene conto dei certificati ufficiali forniti a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (38) e delle dichiarazioni dei veterinari che svolgono i controlli ufficiali o altri controlli a livello di produzione primaria.
3. In caso di macellazione d'urgenza di ungulati domestici al di fuori del macello, il veterinario ufficiale presso il macello esamina la certificazione fornita a norma dell' del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 rilasciata dal veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione ante mortem in conformità all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punto 6, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra informazione pertinente fornita dall'operatore del settore alimentare.
4. Nel caso della selvaggina selvatica grossa, il veterinario ufficiale presso lo stabilimento per la lavorazione della selvaggina esamina e tiene in considerazione la dichiarazione che accompagna il corpo dell'animale, rilasciata da una persona formata in conformità all'allegato III, sezione IV, capitolo II, punto 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
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