Art. 9
Obblighi delle autorità competenti in materia di controlli dei documenti
In vigore dal 15 mar 2019
Obblighi delle autorità competenti in materia di controlli dei documenti
1. Le autorità competenti informano l'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza circa gli elementi minimi di informazioni sulla catena alimentare da fornire al gestore del macello in conformità all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. Le autorità competenti effettuano i necessari controlli dei documenti intesi a verificare che:
a)
le informazioni sulla catena alimentare siano comunicate in modo coerente ed efficace dall'operatore del settore alimentare che ha allevato o detenuto gli animali prima della spedizione al gestore del macello;
b)
le informazioni sulla catena alimentare siano valide e attendibili;
c)
l'azienda di provenienza riceva in risposta, se del caso, le pertinenti informazioni, come previsto in conformità all', paragrafo 5.
3. Se gli animali sono inviati alla macellazione in un altro Stato membro, le autorità competenti dell'azienda di provenienza e del luogo di macellazione cooperano affinché le informazioni sulla catena alimentare fornite dall'operatore del settore alimentare dell'azienda di provenienza siano facilmente accessibili per il gestore del macello cui sono destinate.
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