Art. 6

In vigore dal 15 mar 2019
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dei progressi scientifici e tecnologici di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, affinché questi siano presi in considerazione e, se del caso, vengano intraprese ulteriori azioni.
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