Art. 6
In vigore dal 15 mar 2019
Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri dei progressi scientifici e tecnologici di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, affinché questi siano presi in considerazione e, se del caso, vengano intraprese ulteriori azioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:627:oj#art-6