Art. 7
Ulteriori prescrizioni in materia di audit negli stabilimenti che trattano carni fresche
In vigore dal 15 mar 2019
Ulteriori prescrizioni in materia di audit negli stabilimenti che trattano carni fresche
1. In aggiunta alle prescrizioni in materia di audit di cui agli , le autorità competenti, nello svolgere audit negli stabilimenti che trattano carni fresche, verificano la costante osservanza delle procedure dell'operatore del settore alimentare per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione delle carni fresche, nonché l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, compreso il materiale specifico a rischio, di cui tali operatori sono responsabili.
2. Nel corso degli audit nei macelli, le autorità competenti verificano la valutazione delle informazioni sulla catena alimentare di cui all'allegato II, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. Nello svolgere audit delle procedure basate sul sistema HACCP, le autorità competenti si accertano che siano tenute nella debita considerazione le procedure di cui all'allegato II, sezione II, del regolamento (CE) n. 853/2004 e che le procedure degli operatori del settore alimentare garantiscano, nella misura del possibile, che le carni fresche:
a)
non presentano anomalie o alterazioni patologiche;
b)
non presentano:
i)
contaminazione fecale; o
ii)
qualsiasi altra contaminazione ritenuta tale da comportare un rischio inaccettabile per la salute umana;
c)
sono conformi ai criteri microbiologici di cui all' del regolamento (CE) n. 2073/2005;
d)
non contengono materiale specifico a rischio in conformità alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 999/2001.
Storico versioni
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