Art. 39

Misure relative alla comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2019
Misure relative alla comunicazione dei risultati dei controlli ufficiali 1.   Il veterinario ufficiale registra e valuta i risultati dei controlli ufficiali effettuati in conformità agli articoli da 7 a 38. 2.   Se dalle ispezioni emerge la presenza di una malattia o condizione che potrebbe incidere sulla salute umana o degli animali o compromettere il benessere degli animali, il veterinario ufficiale adotta i seguenti provvedimenti: a) informa il gestore del macello; b) se il problema di cui al presente paragrafo è sorto durante la produzione primaria e riguarda la salute umana, la salute e il benessere degli animali o i residui di medicinali veterinari, le sostanze non autorizzate o vietate, i residui di antiparassitari, gli additivi per mangimi o i contaminanti, informa: i) il veterinario che assiste l'azienda di provenienza; ii) il veterinario ufficiale che ha effettuato un'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza, se diverso da quello di cui al punto i); iii) l'operatore del settore alimentare responsabile dell'azienda di provenienza (purché tali informazioni non pregiudichino la possibilità di successivi procedimenti giudiziari); iv) le autorità competenti responsabili della supervisione dell'azienda di provenienza o della zona di caccia; c) se gli animali in questione sono stati allevati in un altro paese, provvede affinché le autorità competenti di tale paese siano informate. 3.   Le autorità competenti inseriscono i risultati dei controlli ufficiali nelle banche dati pertinenti, almeno quando la raccolta di tali informazioni è prescritta a norma dell' della direttiva 2003/99/CE, dell' della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (41) e dell'allegato III della direttiva 2007/43/CE. 4.   Il veterinario ufficiale che, nel corso di un'ispezione ante mortem o post mortem o di qualsiasi altro controllo ufficiale, sospetta la presenza di una malattia animale per cui sono stabilite norme di polizia sanitaria nel regolamento (UE) 2016/429, ne informa le autorità competenti. Il veterinario ufficiale e le autorità competenti adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire la possibile diffusione dell'agente patogeno. 5.   Ai fini della comunicazione dei pertinenti risultati delle ispezioni ante mortem e post mortem all'azienda di provenienza nella quale gli animali erano detenuti prima della macellazione, il veterinario ufficiale può fare ricorso al modello di documento di cui all'allegato I. 6.   Se gli animali sono stati detenuti in un'azienda di provenienza in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro in cui sono stati macellati comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di provenienza i pertinenti risultati delle ispezioni ante mortem e post mortem. Esse fanno ricorso al modello di documento di cui all'allegato I nelle lingue ufficiali di entrambi gli Stati membri interessati o in una lingua concordata tra di essi.
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