Art. 41

Misure in caso di non conformità registrate nelle informazioni sulla catena alimentare

In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di non conformità registrate nelle informazioni sulla catena alimentare 1.   Il veterinario ufficiale verifica che il gestore del macello non ammetta gli animali alla macellazione quando le informazioni sulla catena alimentare, ogni altro registro o qualunque altra documentazione o informazione di accompagnamento indicano che: a) gli animali provengono da un'azienda o da una zona soggetta a un divieto di movimento o ad altre restrizioni per ragioni connesse con la salute umana o degli animali; b) le norme relative all'uso di medicinali veterinari non sono state rispettate, gli animali sono stati trattati con sostanze vietate o non autorizzate o i limiti legali per i residui chimici o i contaminanti non sono stati rispettati; o c) sussistono altre condizioni che potrebbero incidere negativamente sulla salute umana o degli animali. 2.   Se sono già al macello, gli animali sono abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano, adottando precauzioni per salvaguardare la salute umana e degli animali. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, sono effettuati controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza.
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