Art. 43

Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di animali vivi

In vigore dal 15 mar 2019
Misure in caso di non conformità alle prescrizioni in materia di animali vivi 1.   Il veterinario ufficiale verifica il rispetto, da parte dell'operatore del settore alimentare, dell'obbligo di garantire, a norma dell'allegato III, sezione I, capitolo IV, punto 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, che gli animali ammessi alla macellazione ai fini del consumo umano siano correttamente identificati. Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali di cui non è possibile stabilire l'identità siano abbattuti separatamente e dichiarati non idonei al consumo umano. Se ritenuto necessario dal veterinario ufficiale, sono effettuati controlli ufficiali presso l'azienda di provenienza. 2.   Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali esposti a un rischio inaccettabile di contaminazione delle carni durante la macellazione, quale stabilito all', paragrafo 4, non siano macellati ai fini del consumo umano, salvo qualora essi vengano preventivamente puliti. 3.   Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali affetti da una malattia o una condizione trasmissibile ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni e, in generale, gli animali che presentano i segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia, o di qualsiasi altra condizione tale da rendere le carni non idonee al consumo umano, non siano macellati ai fini del consumo umano. Tali animali sono abbattuti separatamente, in condizioni tali da impedire la contaminazione di altri animali o carcasse, e dichiarati non idonei al consumo umano. 4.   Il veterinario ufficiale differisce la macellazione degli animali che si sospettano affetti da una malattia o condizione che può incidere negativamente sulla salute umana o degli animali. Detti animali sono sottoposti a un esame ante mortem minuzioso da parte del veterinario ufficiale al fine di stabilire una diagnosi. Il veterinario ufficiale può inoltre decidere che si proceda a campionamento e ad esami di laboratorio per completare l'ispezione post mortem. Ove necessario per evitare la contaminazione delle altre carni, gli animali sono macellati separatamente o al termine della macellazione ordinaria, adottando tutte le altre precauzioni necessarie. 5.   Il veterinario ufficiale provvede affinché gli animali che possono presentare residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate o residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate, antiparassitari o contaminanti in quantità superiori ai livelli stabiliti dalla normativa dell'Unione siano trattati in conformità agli articoli da 16 a 19 della direttiva 96/23/CE. 6.   Il veterinario ufficiale impone le condizioni alle quali sono trattati gli animali nell'ambito di un regime specifico di eradicazione di una determinata malattia o di lotta contro la stessa, come per la brucellosi o la tubercolosi, o di agenti zoonotici come la salmonella, sotto la supervisione diretta del veterinario ufficiale stesso. Le autorità competenti stabiliscono le condizioni alle quali tali animali possono essere macellati. Queste condizioni sono elaborate in modo tale da ridurre al minimo la contaminazione di altri animali e delle carni di altri animali. Come regola generale, gli animali presentati alla macellazione in un macello sono macellati in tale struttura. Tuttavia, in circostanze eccezionali, ad esempio un grave guasto degli impianti del macello, il veterinario ufficiale può consentire i movimenti diretti verso un altro macello. Se nel corso dell'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza è constatata una non conformità che comporta un rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, il veterinario ufficiale non autorizza il trasporto degli animali al macello e si applicano le pertinenti misure relative alla comunicazione dei risultati delle ispezioni in conformità all', paragrafo 2, lettera b), punti i) e iii).
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